Con l’ordinanza n. 8422 del 31.03.2025, la Cassazione afferma che, in caso di effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercitata, l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata della NAPSI va ridotto alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto dal soggetto percettore.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS chiedeva la restituzione dell’importo NASPI anticipato in un’unica soluzione per l’avvio di un’attività imprenditoriale.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo compatibile con l’attività di autonoleggio effettivamente avviata, lo svolgimento di sporadiche ore di lavoro subordinato (intermittente).
L’ordinanza
La Cassazione rileva che l’erogazione della NASPI in un’unica soluzione ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
A fronte di ciò, continua la sentenza, detta modalità di fruizione dell’indennità non è compatibile con alcun rapporto di lavoro nemmeno di breve durata, a differenza dell’erogazione mensile della NASPI che, essendo finalizzata a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, può essere interrotta in presenza di rapporti inferiori ai sei mesi.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il lavoratore è tenuto alla restituzione dell’importo di NASPI anticipata percepito, ma solo in ragione della durata del rapporto di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, ma delimitando la richiesta restitutoria dell’Istituto.
A cura di WST