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Cassazione: la decadenza dalla NASPI decorre dal raggiungimento dei requisiti per la pensione


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Con l’ordinanza n. 11965 del 03.05.2024, la Cassazione afferma che il percettore decade dal diritto alla fruizione della NASPI, non dalla data di decorrenza della pensione, bensì dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS chiedeva la restituzione della NASPI per il periodo successivo alla maturazione, da parte del medesimo, dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo il ricorrente non decaduto dal diritto alla fruizione dell’indennità di disoccupazione per non aver presentato, nel periodo oggetto di contestazione, domanda di pensione anticipata.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il dettato normativo prevede che la decadenza dall’indennità di disoccupazione abbia quale decorrenza, non già l’effettiva fruizione dell’emolumento pensionistico, ma il momento della maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione stessa.

Secondo la sentenza, la ratio sottesa alla norma è quella che l'ordinamento previdenziale non deve lasciare l'interessato senza tutele e privato di ogni fonte di sostentamento.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, la mancata presentazione della domanda di accesso alla pensione da parte dell’interessato non può essere fatta valere quale motivazione per non integrare la decadenza dalla NASPI.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS statuendo la debenza della somma richiesta dall’Istituto.

A cura di WST