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Cassazione: il titolare dell’assegno d’invalidità ha diritto alla NASPI


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Con l’ordinanza n. 4724 del 23.02.2025, la Cassazione afferma che deve escludersi che l’assegno ordinario di invalidità e la indennità NASPI siano qualificabili quali obbligazioni alternative e, come tali, non cumulabili.

Il fatto affrontato

Il titolare di pensione di invalidità impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS rigetta la sua richiesta di NASPI.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che l’opzione di scelta obbligatoria tra le due diverse prestazioni fosse prevista solo per il diverso caso del lavoratore invalido che presenta domanda di indennità di mobilità.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la legge prevede una decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASPI solo nel caso in cui, in pendenza del trattamento di disoccupazione, il medesimo acquisisca anche il diritto all'assegno ordinario di invalidità.

Per la sentenza, le norme che dettano una decadenza da una prestazione previdenziale sono di stretta interpretazione e sono insuscettibili di applicazione analogica.
Con la conseguenza che non vi è alcuna decadenza nell’ipotesi contraria rispetto a quella prevista ex lege (richiesta della NASPI da parte di soggetto già fruitore di pensione di invalidità).

In tali ipotesi, secondo i Giudici di legittimità, non vi è nemmeno la necessità dell’esercizio di un’opzione tra le due prestazioni, non essendo le stesse alternative, stante la loro diversa successione nel tempo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS, confermando il diritto del percettore di pensione di invalidità civile a vedersi riconosciuta la NAPSI.

A cura di WST