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Legge di bilancio : Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Come funzionerà nel 2024 ?


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Il D.L. n.4/2019 ha previsto, per il triennio 2019/2021, la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione. 

Ora, L' art. 27 del disegno di Legge di bilancio prevede, per il biennio 2024-2025, una analoga facoltà, riproducendo ampiamente la normativa già presente nel precedente provvedimento.

Nel corso del iter parlamentare della manovra, la disposizione non dovrebbe essere oggetto di particolari contese e, pertanto, sono buone le probabilità che la norma venga così riproposta anche nella versione finale del provvedimento che sarà approvata entro il 31 dicembre. 

La norma così come attualmente strutturata stabilisce che : 

a)i destinatari della facoltà sono gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni dei lavoratori autonomi dell’Inps, alla gestione separata, che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione diretta in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria; 

b) i periodi suscettibili di riscatto al fine di arricchire l’anzianità contributiva rilevante per la maturazione e la determinazione del trattamento pensionistico sono quelli successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti la data di entrata in vigore della Legge di bilancio (e, quindi, verosimilmente precedenti il 1° gennaio 2024), che inoltre siano: 

  • compresi fra l’anno del primo contributo e l’anno dell’ultimo contributo accreditato nelle predette gestioni pensionistiche;
  • non soggetti ad obblighi contributivi e di fatto non coperti da contribuzione. 

L’onere del riscatto è calcolato applicando le aliquote contributive operanti nella gestione pensionistica a cui il riscatto stesso è rivolto e individuando la retribuzione di riferimento in quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto al momento della domanda di riscatto. 

Il versamento dell’onere alla gestione previdenziale di appartenenza po' essere effettuato in un’unica soluzione ovvero in massimo di 120 rate. 

Il riscatto è soggetto a specifica domanda, che può essere presentata dal lavoratore interessato o, previo consenso del lavoratore, dai suoi superstiti o dai parenti affini entro il secondo grado. 

I premi di produzione spettanti al lavoratore possono essere utilizzati per sostenere il costo del riscatto. 

La disposizione legislativa afferma che, in questo caso, l’onere è sostenuto dal datore di lavoro ma, se il premio spetta al lavoratore, è il lavoratore che finanzia il riscatto. In ogni caso, è precisato che quanto è destinato al riscatto pescando da premio è deducibile dal reddito di impresa e dal reddito da lavoro autonomo. 

Viene aggiunto, inoltre, che lo stesso concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, rientrando “… nelle ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2 , lettera a) …” del TUIR. 

Il che vale a far rientrare la somma versata per il riscatto fra “i contributi previdenziali … versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge “ di cui alla predetta disposizione, fermo restando che nel nostro caso più che “in ottemperanza a disposizioni di legge ” si procede esercitando una facoltà riconosciuta dalla legge.