Stampa

INPS – Circ. n. 14 del 19.01.2024 : Riscatto di laurea – Istruzioni per gli inoccupati


icona

Con la circ. n. 14 del 19.01.2024 l’ INPS fornisce indicazioni in materia ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, relativamente al riscatto dei corsi di studio universitari ai fini pensionistici. 

L’ Istituto si occupa nello specifico delle modalità di invio telematico delle richieste  di trasferimento degli importi maturati a seguito del versamento degli oneri da riscatto a une delle gestioni previdenziali INPS a cui si è iscritti.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 consente il riscatto dei corsi di laurea per fini pensionistici anche alle persone non iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.

La norma è rivolta in particolar modo a studenti e inoccupati, ossia coloro che non ha ancora un impiego e sono in cerca di una prima occupazione.

L’esercizio della facoltà di riscatto non rende automaticamente iscritti a una gestione previdenziale e il contributo versato non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale. Per coloro che non sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale, viene accantonato dall’ INPS  nel Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti ( FPLD )e , con apposita evidenza contabile, rivalutato secondo le regole del sistema contributivo a partire dalla data della domanda.

L’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento – nella gestione di iscrizione – dell’importo maturato solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale. Non c’è un termine entro cui l’interessato è tenuto a presentare la domanda di trasferimento. Di conseguenza può accadere che il contribuente abbia versato nel frattempo contributi anche in più gestioni previdenziali e, pertanto, al momento della richiesta di trasferimento dovrà indicare a quelle delle gestioni previdenziali accreditare i contributi.

Precisazioni vengono fornite anche per quanto riguarda la possibilità di trasferimento del montante contributivo presso Casse di previdenza dei liberi professionisti. Nella circolare l’ INPS afferma che non  ci sono preclusioni al trasferimento dei contributi alle Casse professionali. Nel rispetto dell’ autonomia ordinamentale riconosciuta alle Casse, l’acquisizione del montante avverrà secondo le determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare. In tal caso la richiesta di trasferimento del montante maturato in INPS è presentata dall0’ interessato direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvederà a richiedere all’ Istituto le somme dovute.  

Con le stesse modalità è possibile il trasferimento ai Fondi di previdenza dell’ Unione Europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo. 

 

Fonte: INPS