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INPS – Circ. n. 69 del 29.05.2024 : Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione


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La legge di bilancio 2024 (l. n. 213 del 30 dicembre 2023) ha previsto la possibilità di riscattare  periodi non coperti da contribuzione previdenziale

Su conforme parere del Ministero del lavoro, l’Inps, con la circ. n. 69 del 29.05.2024, interviene a chiarire le condizioni a cui è subordinata la predetta facoltà e le forme da seguire per esercitarla.

Dalla predetta legge e dalle precisazioni fornite dall’Inps si ricava quanto segue:

-soggetti beneficiari: la facoltà è riconosciuta in favore degli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata Inps, che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione. La facoltà di riscatto, quindi, è riservata ai lavoratori che hanno la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Per essere considerati iscritti, è sufficiente anche un solo contributo nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Il requisito della assenza di  anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 richiede che manchi qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Paesi membri dell’Unione o dei Paesi convenzionati  con l’Italia in materia di sicurezza sociale;

-periodo riscattabile e ulteriori requisiti richiesti: il periodo massimo riscattabile è di cinque anni, anche non continuativi, che si collochi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente il 1° gennaio 2024.

Il periodo oggetto di riscatto, inoltre, deve essere compreso tra l’anno del primo contributo e l’anno dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle suddette gestioni assicurative. Ne deriva che il periodo oggetto di riscatto può anche essere anteriore al primo contributo o successivo all’ultimo contributo purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o di quello successivo;

-utilità  del periodo riscattato: l’anzianità contributiva aggiuntiva guadagnata grazie al riscatto vale sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione che ai fini della determinazione della misura della pensione;

-come è valorizzato il periodo riscattato e come è determinato il costo del riscatto:  il periodo riscattato viene valorizzato applicando il sistema contributivo di determinazione della prestazione pensionistica.

Il relativo onere è calcolato applicando l’aliquota contributiva in vigore presso la gestione  destinataria del riscatto., assumendo come base di calcolo la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e rapportata al periodo oggetto del riscatto.

L’onere di riscatto può essere pagato dall’interessato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di almeno 30 euro. Non sono previsti interessi per la rateizzazione. Tuttavia, la rateazione non è consentita se i periodi riscattati sono necessari per la liquidazione immediata della pensione o per ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

-intervento del datore di lavoro: nel settore privato l’onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di risultato, con la deduzione dell’onere stesso dal reddito  di impresa. Inoltre, l' importo dei contributi versati non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, come previsto dall'art. 51, comma 2, del TUIR.

esclusione della facoltà di riscatto per recuperare periodi lavorativi con obbligo di versamento della contribuzione: la facoltà di riscatto riguarda esclusivamente periodi non soggetti a obbligo contributivo.

-chi può presentare la domanda di riscatto e il termine entro il quale può presentarsi la domanda: la facoltà di presentare la domanda è rimessa all’assicurato o ai suoi superstiti o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado.

La domanda di riscatto può essere presentata, a partire dal 1° gennaio 2024 data di entrata in vigore della l. n. 213/2023,  fino al 31 dicembre 2025. L’istanza può essere inviata dal lavoratore interessato, da un suo superstite o da un suo parente o affine entro il 2° grado, nonché dal datore di lavoro con il consenso del beneficiario.

Per inviare la domanda, è necessario accedere al portale “Riscatti e Ricongiunzioni” disponibile sul sito web www.inps.it. L’accesso è possibile con Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). È possibile inoltrare l’istanza anche tramite:

  • il contact center dell’INPS, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • gli enti di patronato e gli intermediari dell'Istituto, attraverso i loro servizi telematici.

Fonte: INPS