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Cassazione: niente copertura INAIL se l’infortunio è causato da terzi


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Con l’ordinanza n. 27279 del 25.09.2023, la Cassazione afferma che non sussiste la tutela INAIL nell’ipotesi in cui l’infortunio del dipendente, seppur intervenuto sul posto di lavoro e in coincidenza temporale della prestazione lavorativa, sia cagionato da fatti delittuosi da parte di terzi.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore ricorrono giudizialmente contro l’INAIL al fine di ottenere la rendita ai superstiti a seguito del decesso del congiunto avvenuto per un malore occorsogli durante una pausa dal lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, escludendo la ricorrenza sia dell'infortunio in itinere – dal momento che l'evento si era verificato mentre il de cuius già doveva considerarsi al lavoro – che l'infortunio sul lavoro perché non erano chiare le concrete modalità delle lesioni e perché la pausa durante al quale era sopraggiunto il decesso aveva fatto venir meno l'occasione di lavoro e il nesso causale.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'assicurazione INAIL copre tutti (e soltanto) i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro".

Secondo i Giudici di legittimità, quest’ultima condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio.

In altri termini, per la sentenza, ai fini della tutela INAIL, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni - comprensivo del percorso da e per il lavoro - ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionata dal suo esercizio.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso degli eredi del lavoratore.

A cura di Fieldfisher