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INAIL : Tutela assicurativa per studenti, modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie.


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Agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea.

Le tutele operano a condizione che il medico dell’INAIL ritenga che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Inoltre sono tutelati non solo gli alunni in senso stretto, ossia coloro che si trovano tra le mura dell’edificio scolastico, ma anche  quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro) ; coloro che intraprendono un percorso di apprendistato ( per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore  e quelli di alta formazione e ricerca -  art. 41, c. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 ) nell’ambito del sistema duale, con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).

L'INAIL, con nota n. 11322/2024 ha fornito chiarimenti sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare le prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

In quest’ultima fattispecie – precisa l’ INAIL – accade di frequente che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica come nel caso di fratture o traumi che non impediscono di seguire lezioni o sostenere gli esami. Ebbene in questi casi, se l’infortunio avviene nella scuola ; istituto o università allo studente non spetta l’indennità temporanea.