Con l’ordinanza n. 28429 del 05.11.2024, la Cassazione afferma che va considerato in itinere l'infortunio occorso al dipendente che, durante l'orario lavorativo, fa spostamenti per conto dell'azienda, seppur con mezzi propri.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente nei confronti dell’INAIL, al fine di veder riconosciuto come infortunio in itinere il sinistro occorsogli mentre si stava recando dalla sede aziendale ad un cantiere per conto della società.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo non indennizzabile l’evento.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che il tempo utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Per la sentenza, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, un infortunio intercorso in tale tragitto non può che essere considerato in itinere.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.
A cura di WST