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INPS - Mess. n. 1107 del 14.03.2024 : Incentivo al posticipo del pensionamento - precisazioni in merito alla decorrenza


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Con il mess. n. 1107 del 14.03.2024 l' INPS ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza dell' incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ( cd. quota 103 )  nell’anno 2024. 

Istruzioni aggiornate sono state fornite dall' Istituto con la circ. n. 39 del 27.02.2024

Per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l' INPS precisa che la decorrenza dell'incentivo coincide con la decorrenza della pensione. Ciò significa che l' esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO. 

Per tutto quanto non diversamente illustrato nel presente messaggio, si rinvia alla circ. n. 82 del 22.09.2023, con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento, e al mess. n. 2426 del 28.06.2023, relativo alle istruzioni per la presentazione telematica delle domande per il predetto incentivo.