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INPS - Circ. n. 82 del 22.09.2023 : Incentivo al posticipo del pensionamento con Quota 103


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La Legge di bilancio 2023 ha previsto un incentivo ai lavoratori dipendenti, iscritti all' Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che intendono proseguire con l'attività lavorativa nonostante abbiano perfezionano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile cd. Quota 103 ( 62 anni di età e 41 anni di contributi ) .  L' incentivo è pari alla quota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore. 

I lavoratori che esercitano tale facoltà rinunciano all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di rinuncia,  a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro per la quota a carico del lavoratore e, con la medesima decorrenza, la somma corrispondente è corrisposta interamente al lavoratore mediante accredito in busta paga.  

Con la circ. 82 del 22.09.2023 , l' INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura, ricordando innanzitutto che l'esercizio di tale facoltà comporta i seguenti effetti : 

  1. il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  2. gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
  3. Nelle ipotesi di di variazione del datore di lavoro , la scelta di avvalersi dell'incentivo verrà comunicata al nuovo datore direttamente dall' INPS;

DECORRENZA DELL' ESONERO : 

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.  

Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data,  è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

CONDIZIONI DI ACCESSO : 

Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore che: 

  1. siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  2. maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  3. non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  4. devono perfezionare il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o quello dell’età anagrafica. 

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI :

In caso di coordinamento con esoneri contributivi, l' incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero.

Ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui al rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l' incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

REVOCA DELLA RINUNCIA : 

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. 

In ogni caso l'incentivo cessa di produrre i suoi effetti in busta paga quando : 

  • viene esercitato il diritto di revoca ; 
  • al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione; 
  • al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. 

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO : 

Il datore di lavoro potrà procedere con il riconoscimento dell' incentivo solo a conclusione dell'istruttoria da parte dell' INPS. 

La circolare fornice le necessarie istruzioni per la corretta contabilizzazione della misura mediante denuncia contributiva. 

Fonte: INPS - Circ. n. 82 del 22.09.2023