Con la sentenza n. 24950 del 17.09.2024, la Cassazione afferma il seguente principio: “il diritto all'APE sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede - tra gli altri requisiti - uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l'interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS le nega l’accesso alla misura dell’APE Sociale per non aver precedentemente beneficiato dell’indennità di disoccupazione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che la relativa norma di legge prevede, quale unico requisito necessario, lo stato di disoccupazione.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la norma introduttiva dell’APE Sociale non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, la norma non collega l'APE all'indennità di disoccupazione, anche perché, se avesse voluto fare ciò, avrebbe posto in continuità le due prestazioni e, invece, impone una cesura tra le stesse.
Per la sentenza, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno - uno stato di bisogno della persona, che il legislatore ritiene meritevole della tutela e che si ha, a maggior ragione, nel caso in cui il soggetto interessato non abbia usufruito neppure della NASPI.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, riconoscendo-– nel caso di specie - la debenza dell’APE Sociale.
A cura di WST