L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 2/2026, ha ribadito un concetto già noto e fornito in altri precedenti interventi, secondo cui se un lavoratore, dopo essere rientrato in Italia, presta attività lavorativa in smart working per un datore di lavoro straniero, diverso da quello per il quale era stato impiegato all’estero, può fruire del nuovo regime impatriati (DLgs 209/2023), sempre che sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
L’Agenzia ripercorre la disciplina sul nuovo regime sugli impatriati, con i relativi requisiti e condizioni per fruire dei benefici fiscali (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge n. 132/2025).
La misura agevolativa consente di tassare solo il 50% dei redditi di lavoro (fino a 600mila euro), se sono rispettate alcune condizioni:
- impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per un certo periodo ;
- non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il rientro ;
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia ;
- possedere qualificazione o specializzazione elevata.
l periodo minimo di residenza all’estero è di 3 anni. Tuttavia, i tempi di permanenza si allungano se il datore di lavoro è lo stesso di quello che il dipendente aveva fuori confine. In questo caso i periodi d’imposta diventano:
- 6, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o gruppo
- 7, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo.
L’Agenzia ha richiamato anche la propria prassi (Circ. n. 25 del 18.08.2023 , Risposta n. 596/2021, circ. n. 33 del 28.12.2020) formulata sul previgente regime impatriati di cui all’art. 165 del DLgs 209/2015, ribadendo che ai fini della sua applicazione, ciò che rileva è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, non la residenza del datore di lavoro.
Trova conferma anche nel nuovo regime la possibilità che l’ agevolazione, laddove non riconosciuta in busta paga, venga recuperata nella dichiarazione dei redditi ( circ. n. 17 del 23.05.2017 ) .
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