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Entrate - Circ. n. 25 del 18.08.2023 : Profili fiscali del lavoro da remoto - I riflessi su impatriati e frontalieri


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Con la Initiates file downloadcirc. n. 25 del 18.08.2023 , l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna i più recenti sviluppi della normativa e della prassi sulla corretta tassazione dei redditi di lavoro dipendente organizzato da remoto, o in modalità agile ( smart working ), e in materia di lavoro frontaliero da remoto alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera e dalla legge n. 83/2023. 

Smart working - La prima parte della circolare fornisce indicazioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto. Anche in caso di smart working, trovano conferma gli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato. 

Richiamando i chiarimenti interpretativi più recenti forniti in risposta ai dubbi prospettati dai contribuenti, l’Agenzia ha confermato che, in assenza di modifiche normative, restano applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir anche per l’identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile. 

Tali criteri prevedono che si consideri fiscalemente residente in Italia chi per la maggior parte dei giorni dell’anno (183 giorni ) rientri in una delle seguenti casistiche: 

  1. in Anagrafe della popolazione residente: in questo caso, non rilevano la dimora abituale o il fatto che il residente trascorra lunghi periodi all’estero. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia;
  2. domicilio nel territorio dello stato: è la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali. Anche qui, non sono necessarie continuità o definitività (Cass. n. 2561/1975; Cass. SS UU n. 5292/1985), il requisito permane anche se il soggetto lavora o svolge altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle relazioni familiari e sociali;
  3. residenza nel territorio dello stato. 

La circolare fornisce anche alcune esemplificazioni dell’applicazione di tali criteri, salvo applicazione di specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali : 

  1. Cittadino straniero, non iscritto all’Anagrafe della popolazione residente, che lavora in smart working per un datore estero dall’Italia, dove vive per la maggior parte dell’anno insieme al coniuge e ai figli: non risulta soddisfatto il requisito formale di iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, ma bisogna considerare che per la maggior parte del periodo d’imposta il cittadino estero mantiene stabilmente nel territorio dello Stato sede principale dei suoi rapporti personali e affettivi e dimora abituale. Quindi, la residenza fiscale si considera in Italia.
  2. Cittadino italiano trasferito all’estero, dove lavora in smart working, mantenendo l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia: paga le tasse in Italia, anche se sposta residenza o domicilio.
  3. Cittadino italiano iscritto all’AIRE che lavora in smart working nello stato estero di residenza: può considerarsi fiscalmente residente in Italia se mantiene nel Paese la dimora abituale, dalla quale svolga la prestazione lavorativa con modalità agile. 

Resta fermo che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, non rilevando la circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata. 

Impatriati e smart working – L’Agenzia si è anche pronunciata in riferimento al “regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, ribadendo che l’agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero, nella circolare viene fatto presente che il dato formale dell’iscrizione all’Aire e la circostanza di prestare l’attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato. 

Frontalieri Italia Svizzera - L’Agenzia delle Entrate dedica la seconda parte della circolare alla speciale disciplina fiscale concernente i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”, ponendo in risalto gli aspetti salienti alla luce, da un lato, dei recenti sviluppi e chiarimenti forniti ai contribuenti in risposta a istanze di interpello e, dall’altro, del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera. Ampio spazio è dedicato al regime fiscale previsto per i lavoratori che attraversano il confine tra Italia e Svizzera, e, in particolare, alle modifiche apportate dall’Accordo firmato il 23 dicembre 2020 ( “nuovo Accordo”). 

Tra le modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive. In relazione al primo aspetto, il “lavoratore frontaliere” è qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che: 

  1. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
  2. svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  3. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. 

Per quanto attiene, poi, al regime impositivo, la novità più rilevante risiede nella previsione di un principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, in sostituzione della tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974. 

È stata, inoltre, introdotta una disciplina provvisoria applicabile fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” (coloro ai quali si applica il vecchio Accordo del 1974 e che fruivano già di smart working alla data del 31 marzo 2022), in base alla quale i giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro fino al 40% del tempo, si considerano svolti in Svizzera. 

Infine, altra importante novità è la previsione, contenuta nel decreto del ministro dell’Economia e delle finanze dello scorso 23 luglio, dell’ esclusione dal 2024 della Svizzera dalla black list ai fini della residenza delle persone fisiche. 

Infine, per tutti i lavoratori frontalieri italiani e non solo per quelli che si recano in Svizzera, a partire dal 2024, è innalzata la franchigia da imposizione per i redditi da lavoro dipendente dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro; è prevista la deducibilità dal reddito complessivo, per l’importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria posti contrattualmente a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui prestano la loro attività; è prevista l’esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati ai lavoratori frontalieri dagli enti previdenziali degli Stati in cui i primi prestano la loro attività.