Il Ministero del Lavoro, con decreto del 6 marzo 2024 pubblicato in GU 19 marzo 2024 n. 66, rende note le retribuzioni convenzionali da applicare ai lavoratori all’estero per il calcolo dei contributi.
Allegate al provvedimento, le tabelle delle retribuzioni suddivise per sezioni: operai e impiegati, quadri valori, dirigenti e giornalisti e che si applicano ai seguenti settori: industria, industria edile, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio-terziario, trasporto aereo, agricoltura, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e giornalismo.
Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, le retribuzioni convenzionali ( Dl n. 317/198 ) vengono utilizzate quando i dipendenti vengono inviati in missione in Paesi extra-comunitari con cui l' Italia non ha stipulato accordi in materia dii sicurezza sociale o, se presenti, sono solo parziali. Le stesse retribuzioni costituiscono, poi, anche la base di riferimento per il calcolo e liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione dovuto a favore dei lavoratori rimpatriati.
Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali servono a determinare l'ammontare delle imposte dovute dai lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la loro attività all'estero in via continuativa ed esclusiva per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.
Per applicare le retribuzioni convenzionali ai fini fiscali occorre che i dipendenti:
- siano residenti fiscalmente in Italia;
- prestino la propria attività di lavoro all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- prestino attività lavorativa all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.
Pertanto ai fini fiscali è indifferente che l'attività di lavoro sia svolta in un paese UE oppure extra UE. Con riferimento al requisito della continuità della prestazione lavorativa estera, l’ Agenzia delle Entrate con l’ interpello 428/2023 ha chiarito che occasionali trasferte - anche su territorio italiano - svolte durante un distacco all’estero per esigenze aziendali , non sono di ostacolo all’applicazione delle retribuzioni convenzionali, in quanto tale circostanza non fa venire meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso la consociata estera.
Per individuare la retribuzione applicabile al lavoratore occorre confrontare la retribuzione complessivamente dovuta su base annua al lavoratore in Italia divisa per 12 (comprensiva del controvalore dei benefits e delle varie forme di retribuzione in natura) con la fascia di riferimento in base al settore di attività e alla categoria del lavoratore.
Ai fini del raffronto non si considerano i trattamenti accessori, quali l'indennità estero o altre specifiche erogazioni, che non fanno parte dell'attuale trattamento del lavoratore, ma che verranno riconosciute una volta collocato all'estero.
Rispetto al 2023 le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero hanno registrato un aumento in misura percentuale ridotta del 2,3%, frutto del ribasso del tasso di inflazione che aveva portato il tasso di rivalutazione al 8,1 % nel corso del 2022.
Fonte: Agenzia delle Entrate