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Entrate - Risposta n. 428/2023 : Retribuzioni convenzionali anche in caso di trasferte occasionali


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Con la Risposta n. 428/2023, l’ Agenzia delle Entrate ha riepilogato quali sono le condizioni per la corretta applicazione delle retribuzioni convenzionali (art. 51, comma 8 del TUIR) per il lavoratore distaccato all’estero.

L’Agenzia ha evidenziato preliminarmente che l’art. 51, comma 8-bis del TUIR, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del medesimo art. 51, prevede che “il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro […]”, fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai CCNL di categoria raggruppati per settori omogenei. 

Tale criterio di determinazione del reddito – che si rivolge a quei lavoratori che pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia – comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal citato Decreto, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore. La disciplina fiscale trova pertanto applicazione a condizione che:

  1. il lavoratore, operante all’estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il Decreto fissa la retribuzione convenzionale;
  2. l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  3. l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
  4. il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Sulla base di tali presupposti, l' Agenzia rileva che nel caso in esame sono presenti tutti i requisiti elencati per poter applicare il regime delle retribuzioni convenzionali, nonostante il lavoratore abbia effettuato diverse trasferte in diversi Paesi tra i quali anche l' Italia. Il dipendente, infatti, è un dirigente del settore Commercio categoria prevista dalla disposizione in commento ; la prestazione lavorativa all’estero è stabile e costituisce l’oggetto esclusivo del lavoro e il dipendente ha lavorato in Germania per più di 183 giorni nel 2022, considerando che su quest’ultimo punto la normativa non richiede un periodo continuativo.

Fonte: Agenzia delle Entrate