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INPS - Mess. n. 32 del 4.01.2023 : Fringe benefit & Stock Option - comunicazioni entro il 21 febbraio


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I datori di lavoro hanno tempo fino al prossimo 21 febbraio per inviare all’Inps, esclusivamente per via telematica, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2023 al personale cessato dal servizio e per i quali l’Istituto svolge attività di sostituto d’imposta. 

Lo ricorda l' INPS con il mess. n. 32 del 4.01.2024 che fornisce modalità e tempistiche per la comunicazione.  

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Il messaggio è l'occasione per poter ripercorre in breve le modifiche apportate nel corso dell'ultimo anno al regime ordinario di tassazione. In base all’articolo 51 del Tuir, fringe benefit e stock option, come altri compensi e vantaggi accessori erogati dal datore di lavoro a integrazione della retribuzione, devono essere considerati, in base al principio di onnicomprensività, redditi di lavoro dipendente.

In deroga alla disciplina generale, il decreto “Lavoro”, per il solo 2023, ha innalzato da 258,23 euro a 3mila euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del Tuir ( in merito l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circ. n. 23 del 1.08.2023 ). 

Per i lavoratori cessati, l’ente precisa ancora che nel caso in cui le somme o i valori erogati a titolo di fringe benefit e di stock option siano corrisposti ai dipendenti nell’anno di cessazione dal servizio con diritto alla pensione, l’Inps svolge il ruolo di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai datori di lavoro. Per tali compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente (quindi 2023 se erogati fino al 12 gennaio 2024).

Come previsto dalla normativa, l' INPS entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i flussi delle Certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Da ciò la necessità di ricevere, entro il 21 febbraio 2024, i dati relativi ai fringe benefit e stock option erogati nel 2023 al personale cessato dal servizio. I flussi arrivati in ritardo non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Cu 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. 

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