Con la Risposta n. 7/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta del 30% per somme relative a emolumenti pensionistici indebitamente corrisposti e successivamente restituiti.
La normativa di riferimento è l’articolo 150, comma 2, del Decreto-Legge n. 34/2020, che disciplina il diritto al credito d’imposta per i sostituti d’imposta. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.
Nel quesito posto all’ Agenzia, l’ Istante ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile. L’Istante ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta.
Delineato questo quadro complesso, vengono chiesti all’Agenzia delle Entrate chiarimenti riguardo gli adempimenti necessari per usufruire del credito d’imposta del 30 % delle somme recuperate previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.
L’ Agenzia chiarisce che , nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, l’ istante può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi. Inoltre, l’ Agenzia precisa che l’ Ente è tenuto ad emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo. Il credito d’imposta, al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5.
Fonte: Agenzia delle Entrate