Ai fini della corretta tassazione delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro erogate da Fondi o Casse previdenziali, tra le verifiche necessarie per il corretto inquadramento fiscale è necessario considerare natura e fonti di finanziamento del Fondo.
L’ Agenzia delle Entrate, con risposta n. 249/2024, ha analizzato il corretto trattamento fiscale delle indennità corrisposte da una Cassa di Previdenza e Assistenza ai propri iscritti al momento della cessazione del rapporto di lavoro tenuto conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
La richiesta di chiarimenti proviene dalla stessa Cassa che eroga prestazioni previdenziali e assistenziali ai dipendenti ministeriali secondo regole determinate dal proprio Statuto.
Secondo tali regole l’ indennità in questione viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio , calcolati dalla data di immissione sino alla cessazione , sottraendo i periodi part- time , i periodi di congedo handicap e quelli relativi a sospensione o aspettativa con detrazione delle eventuali anticipazioni erogate.
Trattasi di un ’indennità finanziata per il 95 per cento dal contributo devoluto alla Cassa in relazione alla disponibilità di fondi annualmente attribuiti sul capitolo dello stato di previsione del Ministero.
L’ istante ritiene che la diversa modalità di alimentazione del Fondo, distingua il caso in esame dai precedenti già oggetto di analisi dell’ Agenzia, dove l’ indennità corrisposte a vario titolo sono state finanziate da Fondi alimentati con premi produttività e incentivi al personale o da somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito di attività accertativa ( cfr. Risposta n. 425/2023 e Risposta n. 91/2024 ).
Ai fini del corretto trattamento fiscale, l’ Istante chiede pertanto se l’ indennità descritta sia da considerare “ equipollente “ al trattamento di fine rapporto o riconducibile alle “ altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione “ ( Art. 17, comma 1, TUIR ). In considerazione della loro formazione tendenzialmente pluriennale, in entrambi i casi le somme vengono tassate separatamente ma diverso è il criterio di determinazione della base imponibile.
Nelle conclusioni l’ Agenzia conferma la soluzione prospettata dall’ Istante. La diversa modalità di alimentazione della Cassa di Previdenza determina la qualificazione dell’ indennità una tantum come “ altre indennità e somme “ assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a ) , TUIR e integralmente imponibile ai sensi dell’art. 19, comma2, TUIR.
Nel caso di specie, l’ indennità non è finanziata con nessuna forma di contribuzione da parte degli iscritti e , pertanto, non rientra nel perimetro normativo dell’ art. 19 comma 2-bis delle indennità equipollenti , per le quali è prevista l’applicazione di una deduzione forfettaria e l’ulteriore abbattimento in caso di contribuzione a carico dei dipendenti.
In ragione del errata qualificazione delle indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, negli ultimi anni sono state numerose le richieste di restituzione delle maggiori ritenute subite dai lavoratori come testimoniano le sentenze Cass. N. 19859 del 5.10.2016, a cui si conformano tutte le successive, tra cui, da ultimo Cass. n. 18715 del 10.09.2020
Fonte: Agenzia delle Entrate