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Entrate - Risposta n. 425/2023 : Indennità aggiuntive di fine servizio, il corretto trattamento fiscale


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Con la risposta n. 425/2023 , l’agenzia delle Entrate è stata chiamata a esprimersi sulle corrette modalità di tassazione delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un fondo di previdenza alimentato prevalentemente da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto. E con la risposta fornita, ha modificato il suo precedente orientamento. 

Il fondo istante, sulla scorta di precedenti chiarimenti di prassi ha tassato separatamente tali emolumenti come «altre indennità e somme» secondo l’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir, registrando tuttavia nel tempo una giurisprudenza di legittimità che si è discostata da tale impostazione, ritenendo corretta l’applicazione del regime previsto per le «indennità equipollenti» disciplinate dalla medesima norma. 

All’affermarsi di tale indirizzo interpretativo, il fondo ha ricevuto dagli interessati una crescente richiesta di restituzione delle ritenute subite in sede di liquidazione delle indennità di buonuscita aggiuntive. 

A tale fine si ricorda che entrambe le erogazioni beneficiano della tassazione separata, sebbene le stesse differiscano per la determinazione dell’imponibile. 

Nel ripercorrere l’interpretazione contenuta nei precedenti documenti di prassi, che aveva condotto l’amministrazione finanziaria a negare alle indennità aggiuntive il regime delle indennità equipollenti al Tfr, l’Agenzia prende atto del consolidato indirizzo della Corte di cassazione che invece ne riconosce l’equipollenza al Tfr. 

Le Entrate, pertanto, chiariscono che tali indennità aggiuntive devono essere tassate come indennità equipollenti, con riconoscimento della deduzione forfettaria per ogni anno e frazione preso a base di commisurazione, ma senza considerare, tuttavia, l’ulteriore abbattimento previsto dall’ultimo periodo del comma 2-bis, in quanto nel caso specifico non c’è stata contribuzione a carico dei dipendenti. 

Fonte: Agenzia delle Entrate