Sono esenti da tassazione le borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti per meriti scolastici o accademici, anche in assenza di documentazione comprovante l’utilizzo delle somme e il raggiungimento dei livelli di eccellenza richiesti per il conseguimento del benefit.
IL chiarimento è stato fornito dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 231/2024.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, devono essere ricomprese le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari , dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Come precisato nella circ. n. 28 del 15.06.2016, per le modalità di erogazione delle prestazioni l'attuale formulazione della lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Nel diverso caso delle borse di studio, stante il fatto che la loro erogazione è subordinata al raggiungimento di elevate valutazioni raggiunte durante il percorso di istruzione, i dipendenti non dovranno produrre alcuna documentazione atta a dimostrare l’utilizzo coerente di dette somme con le finalità per le quali sono state corrisposte. L’importo così corrisposto troverà esposizione nella Certificazione Unica 2024.
Fonte: Agenzia delle Entrate