Con la risposta n. 144/2024, in tema di welfare aziendale, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per l’attività sportiva svolta da familiari.
La questione riguarda l'applicabilità del regime di esenzione fiscale dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito le somme e le prestazioni erogate per servizi di educazione e istruzione a favore del lavoratore o dei suoi familiari.
Il chiarimento è indirizzato ad una società che ha stipulato un accordo sui premi di risultato convertibili, in tutto o in parte, in beni e servizi previsti da un piano di welfare aziendale.
Tra questi , la società istante intende inserire il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o, in alternativa, all’interno di istituti scolastici.
La società, nonostante sia a conoscenza dei precedenti dell’ Agenzia orientati ad escludere il regime di esenzione per il rimborso delle attività sportive genericamente intese, ritiene che la recente modifica costituzionale apportata con l'articolo 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 all’art. 33 della Costituzione possa costituire la base giuridica per un nuovo orientamento dell’amministrazione. Tale modifica ha riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme costituendo un valido presupposto per includere le spese in questione tra quelle ammesse a fruire del regime di esenzione IRPEF previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR.
IL PARERE ADE :
L’ Agenzia ha ricordato che la disposizione è stata ampliata nel 2015 per includere una gamma più ampia di servizi educativi. L’attuale formulazione della norma consente di comprendere tra i servizi di istruzione e educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse, e, in sostituzione della locuzione “colonie climatiche” ormai desueta, anche i centri estivi e invernali e le ludoteche ( circ. n. 28 del del 15.06.2016 e circ. n. 5/E del 29.03.2018.
Considerata l'ampia formulazione della lettera f-bis), rientrano nella norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione e alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting. Possono essere attratti in un piano di welfare anche i rimborsi ai lavoratori delle spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico come anche le borse di studio ( circ. n. 238 del 22.12.2000 )
Tanto premesso, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari, l'Agenzia ha chiarito che non rientrano nell’esenzione le attività che non rientrano nei piani di offerta formativa scolastica, cioè quelle previste dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
Fonte : Agenzia delle Entrate