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Entrate – Risposta n. 184/2024 : I premi post-master riconducibili nella categoria dei redditi diversi


I premi erogati dall’università agli studenti più meritevoli dopo l’attribuzione del titolo di master di secondo livello sono considerati, ai fini Irpef, redditi diversi con ritenuta alla fonte del 25 per cento. Non sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendente perché attribuiti a conclusione del percorso formativo e, quindi, non finalizzati alla frequenza del master.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la riposta n. 184/2024 rivolta ad una contribuente che è risultata tra i vincitori di un premio in denaro concesso da una università a fine master agli studenti risultati più meritevoli in base alla prova finale e alle prove intermedie del corso.  

Secondo l’istante la ritenuta IRPEF del 25 % è da ritenersi recuperabile in quanto il premio non è assimilabile né ai redditi di lavoro dipendente né a quelli diversi ma la posizione è stata smentita dall’ Agenzia.

La questione verte sul fatto se il premio possa ritenersi assimilabile a quello di lavoro dipendente o essere considerato reddito diverso.  

In merito alla prima ipotesi, fa legge l'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir che qualifica come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. La prassi dell’ Agenzia ha chiarito che che i premi e le borse di studio rientrano nell’ipotesi prevista dall’articolo 50 richiamato se le elargizioni sono volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di una attività di studio o di formazione.

Con riferimento alla seconda ipotesi, rientrano, invece, tra i redditi diversi, secondo l'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o social”. Tali somme costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, Tuir).

Sempre in tema di redditi diversi, l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973 disciplina l’applicazione delle ritenute sui premi e sulle vincite. La norma precisa che “Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente”. La disposizione fissa anche le aliquote applicabili ai diversi tipi di premi.

L’Agenzia, terminata l’analisi della normativa e della prassi richiamata, conclude che i premi come quelli oggetto dell’interpello in esame debbano essere assoggettati alla ritenuta del 25% stabilita in via residuale dal secondo comma dell’articolo 30 (premi conseguiti in ogni altro caso) quali redditi diversi. Ciò in quanto i contributi non sono stati assegnati per sostenere la formazione dell’allievo e, quindi, non ricadono nell'ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, di conseguenza non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, e sono invece riconducibili ai redditi diversi disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir, in quanto attribuiti per particolari “meriti artistici, scientifici o sociali”.

Fonte: Agenzia delle Entrate