L’ Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’applicazione della detassazione sugli aumenti retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato con redditi fino a 33 mila euro. Si tratta di un’ imposta sostitutiva con aliquota al 5 % che trova applicazione alle sole somme corrisposte quest’ anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024 – 2026.
Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 24.02.2026, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito anche le istruzioni per l’applicazione della tassazione agevolata per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo , nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel corso del 2026. In questo caso si tratta di un’ imposta sostitutiva con aliquota al 15% applicata alle somme corrisposte ai lavoratori con reddito non superiore ai 40mila euro, entro il limite annuo di 1.500 euro.
In entrambi i casi l’ Agenzia delimita il perimetro applicativo delle nuove disposizioni previste all’ art. 1, commi 7 e 10 – 11 della Legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, approfondendo quali voci retributive costituiscono la base imponibile delle imposte sostitutive.
Incrementi retributivi e rinnovi contrattuali – Un primo presupposto su cui si concentra l’ Agenzia è la verifica del limite reddituale di 33mila euro nel quale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
Inoltre nella circolare viene precisato che la detassazione riguarda gli importi corrisposti, sulla base di rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e nel 2026, a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Tale precisazione è resa necessaria in quanto nella quasi totalità dei contratti collettivi l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, è suddivisa in tranche distribuite su più anni.
A titolo di esempio, il rinnovo contrattuale decorre dall’ aprile del 2025 e prevede un aumento mensile complessivo di 200 euro suddiviso in
- 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
- 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
- 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
- 61,00 euro dal 1° giugno 2028.
In tal caso, l’agevolazione trova applicazione agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 quindi 27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026.
Le voci retributive detassate - L’ Agenzia precisa che la detassazione sugli aumenti derivanti da rinnovi dei contratti collettivo si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta: si tratta, dunque, delle dodici mensilità, della tredicesima e della quattordicesima.
La detassazione con aliquota al 5 % è applicata anche agli istituti retributivi indiretti purchè interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto ossia malattia, maternità/paternità, infortunio.
Restano, invece, escluse le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, e le indennità di turno.
Avendo carattere straordinario, restano escluse anche le somme erogate una tantum al fine di dare copertura al periodo di carenza contrattuale, seppur disposte dal rinnovo del CCNL , e il TFR, la cui erogazione è differita rispetto a quello della prestazione lavorativa.
L’agevolazione si applica anche laddove l’incremento retributivo abbia assorbito l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo.
Logicamente, per coloro che beneficiano del “regime impatriati”, l’imposta si applica limitatamente alla quota imponibile dell’aumento contrattuale.
Lavoro notturno, festivo e turni - La circolare analizza anche il beneficio che la Legge di bilancio 2026 dedica alle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
Per i dipendenti che nel 2025 non hanno superato 40mila euro di reddito di lavoro dipendente, è prevista all’ art. 1 commi 10 e 11 un’imposta sostitutiva pari al 15 per cento, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro da intendersi come franchigia.
Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità previste dai Ccnl, in relazione a tali tipologie di lavoro. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione :
- le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali;
- gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro come malattia, maternità/paternità e infortuni ;
- retribuzione differita TFR ;
- le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria comprensive di tredicesima e la quattordicesima mensilità ;
- le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno;
- i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Per espressa previsione legislativa, l’agevolazione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali, invece, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale (comma 18 della legge di bilancio 2026) in misura pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per le prestazioni effettuate in determinati orari o giorni.
Come usufruire delle agevolazioni – Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzioni n. 2/2026 e n. 3/2026 approvate lo scorso 29 gennaio. È in ogni caso aperta la possibilità per il lavoratore di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta.
Nell’ ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso sarà tenuto a comunicare al datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti da altri rapporti di lavoro attraverso la consegna della Certificazione Unica o, in mancanza mediante autocertificazione.
Per la detassazione delle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, nei giorni festivi e di riposo, per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi, se il datore di lavoro tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica, il lavoratore è tenuto ad attestare per iscritto mediante autocertifciazione, oltre il reddito dipendente conseguito, anche il rispetto del limite annuo complessivo di 1.500 euro da intendersi come franchigia. Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.
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