Dal 1° settembre è diventata operativa la riforma del sistema sanzionatorio introdotta con l’articolo 30 del DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, recante “ Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “( cd. DL PNRR-quater).
Per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo ( Linea II° , della Missione 5, Componente 1 del Programma di Ripresa e Resilienza) il decreto ha introdotto uno strumento già conosciuto in ambito fiscale per il ravvedimento operoso del contribuente. A quest’ultimo viene riconosciuta la facoltà di regolarizzare tardivamente la propria posizione favorendo così l’emersione del lavoro irregolare, la riduzione del contenzioso e delle tempistiche per il recupero delle somme dovute.
L’ INPS , anche se non è intervenuta ancora per approfondire le novità, ne ha dato parzialmente conto con la circ. n. 89 del 16.09.2024, avente ad oggetto la variazione della misura dell’interesse di dilazione e differimento delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, pubblicata a seguito della decisione della BCE di ridurre i tassi di interesse dal 4,25 al 3,65 per cento.
Omissione contributiva – A seguito delle modifiche apportate dall’ art. 30, comma 1, lett. a) del DL PNRR-quater all’art. 116, comma 8, lett. a) della Legge n. 388/2000, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie, al contribuente è data la possibilità di provvedere spontaneamente , prima della contestazioni o richieste da parte degli enti previdenziali, al versamento , in unica soluzione, dei contributi dovuti entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento.
Per il contribuente che sceglie la strada del ravvedimento , e regolarizza tempestivamente la propria posizione, spetta una sanzione ridotta al tasso ufficiale di riferimento , pari al 3,65 % dal 18 settembre 2024 ( dal 1° al 17 settembre 2024 la sanzione civile è del 4,25% ) , senza l’ulteriore maggiorazione del 5,5% prevista per legge. In ogni caso, la sanzione civile non dovrà essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Evasione contributiva – Altra novità in materia di violazione e sanzioni contributive è quella che riguarda la riformulazione della norma che inquadra la fattispecie dell’evasione contributiva. L’art. 30, comma 1, lett. b) del DL PNRR-quater, modificando l’art. 116, comma 8, lett. b) della Legge n. 388/2000, riscrive la fattispecie riconducibile all’omissione o alla non veridicità di registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie, poste in essere con la specifica intenzione di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere , retribuzioni erogate o redditi prodotti , ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo. La nuova formulazione, nell’intento d rimarcare l’elemento doloso della condotta, introduce il nuovo riferimento alle dichiarazioni obbligatorie in aggiunta alle denunce e registrazioni già presenti nella precedente versione.
Per quanto concerne le sanzioni, in caso di evasione contributiva l’ art. 30, comma 1 lett. b), viene applicata una sanzione pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può superare il 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. A partire dal 1° settembre 2024, le sanzioni subiscono una diversa modulazione se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento. In quest’ultima ipotesi, se il versamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali. Altrimenti, laddove il pagamento avvenga in unica soluzione ma entro i 90 giorni, il DL Pnrr-quater prevede un’ulteriore maggiorazione del tasso ufficiale di riferimento al 7,5 per cento.
Altra novità riguarda la possibilità di procedere ai pagamenti anche in forma rateale. Nel caso si scelga questa forma di pagamento, l’applicazione della misura ridotta della sanzione è subordinata al pagamento della prima rata mentre, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, trova applicazione la sanzione civile nella misura del 30 per cento fino ad un massimo del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
Regolarizzazione a seguito di verifiche d’ufficio – Altra novità operativa dal 1° settembre è quella che riguarda la nuova lettera b-bis) inserita nel comma 8 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000. Più specificamente, nei casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile si applica nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione , ma a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in formare rateale e la riduzione della sanzione col versamento della prima rata nonché, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, l’applicazione delle sanzioni civili applicabili alla fattispecie oggetto della violazione.
Incertezze normative: sanzioni inapplicabili – Con le modifiche apportate all’ art. 116, comma 10, delle Legge n. 388/2000, vengono ridotte le sanzioni applicabili al mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo se riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa.
In tale ipotesi, ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, a partire dal 1° settembre 2024 sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all’ art. 1284 del codice civile. Fino al 31 agosto, invece, la sanzione civile applicabile era pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (cfr. circ. n. 89 del 16.09.2024 ) nel limite del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Prerogative dei CDA degli enti previdenziali – L’ art. 30 , comma 3, del DL PNRR-quater apporta modifiche all’art. 116, comma 15, della Legge 388/2000 per quanto riguarda le prerogative assegnate ai consigli di amministrazione degli enti impositori. La disposizione aggiornata invita i CDA a fissare nuovi criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei cassi tipizzati dalla norma.
a cura di WST Law & Tax