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Tribunale di Milano: obbligatorio il versamento della contribuzione ai Fondi bilaterali


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Con la sentenza n. 437 del 13.02.2023, il Tribunale di Milano afferma che il datore di lavoro artigiano è obbligato a versare la contribuzione alla bilateralità e al fondo di assistenza sanitaria integrativa previsti dai contratti collettivi nazionali.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento datoriale all'obbligo di provvedere - in pendenza di rapporto - all'iscrizione ai Fondi di settore, con conseguente omissione del versamento delle relative quote dovute.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva, preliminarmente, che il datore vincolato al sistema contrattuale collettivo è, conseguentemente, vincolato anche all’adempimento delle obbligazioni in favore della bilateralità che il CCNL prevede.

Per la sentenza, in assenza del versamento ai Fondi contrattuali, il datore è tenuto a erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione direttamente ai dipendenti.

Su tali presupposti, il Giudice condanna la società al versamento, in favore della lavoratrice, delle quote omesse.

A cura di Fieldfisher