Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’ interpello n. 4/2025 in materia di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
I quesiti - L’ istanza, presentata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), verte sull’applicazione del sistema DURC di congruità alle imprese che non rientrano nel comparto edile. Nello specifico la Federazione ha posto due quesiti:
1. Se la disciplina sulla verifica della congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’ Edilizia, con la conseguente esclusione di quelle imprese che, pur realizzando attività edili accessorie, risultano correttamente inquadrate in altro settore contrattuale.
2. Se l’obbligo di iscrizione alle casse edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, in quanto svolgono prevalentemente attività riconducibili all’edilizia ;
Il quadro normativo - Al riguardo, il Ministero del Lavoro ricorda che la verifica della congruità della manodopera è stata introdotta con l’ art. 8, comma 10-bis, del DL 16 luglio 2020 n. 76 per contrastare il lavoro irregolare e fenomeni di dumping contrattuale negli appalti di lavori in edilizia.
Per quanto concerne gli aspetti applicativi, il rilascio del DURC di congruità è stato regolato dal Decreto del Ministro del Lavoro del 25 giugno 2021, n. 143. La fonte in questione prescrive :
∎ all’ art. 2, comma 1, che la verifica della congruità si riferisce “all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
∎ all’ art. 3, comma 2, viene stabilito che, nella verifica, si deve tenere conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente “con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub- affidatarie”.
I chiarimenti – Ad avviso del Ministero, dalla normativa sopra richiamata, si evince che la congruità della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo “specifico intervento realizzato nel settore edile” nell’ambito del complesso delle attività oggetto dell’appalto.
Ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, devono essere computate le sole attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione.
Pertanto, in relazione al primo dei due quesiti, il Ministero chiarisce che l’ ambito applicativo del DURC di congruità si estende anche nei confronti di quelle imprese affidatarie di lavori, che potrebbero operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche se non prevalenti per l’impresa stessa.
Individuato l’ambito di operatività delle verifiche di congruità della manodopera, il Ministero passa al secondo quesito relativo agli obblighi di iscrizione alla Cassa e/o Edilcassa per le imprese che richiedono il rilascio del DURC.
Il Ministero fa espresso richiamo a precedenti atti di prassi la circ. n. 5 del 30.01.2008 ; l’ interpello n. 56/2008 e l’ interpello 18/2012 e rammenta che anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa, stabilendo che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia (cfr. ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9803). Ne consegue che, per le imprese che in concreto svolgono in modo prevalente altra attività diversa da quella edile, fermo restando l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili, non sussiste un obbligo di iscrizione alla cassa.
Casse Edili e/o Edilcassa competenti per territorio sono tenute, dunque, al rilascio della certificazione senza imporre alcun obbligo di iscrizione e addebitando all’impresa richiedente i soli costi di servizio dell’ istruttoria.
WST Law & Tax