IL Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla regolarità contributiva, attestata dagli enti previdenziali con il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ), in caso di “ scostamenti non gravi “ della situazione debitoria.
La richiesta di chiarimenti presentata da ANPIT, l’ Associazione che tutela a livello nazionale gli interessi delle aziende dell’ industria e del terziario, riguarda la possibilità di considerare regolare la posizione contributiva di un datore di lavoro in presenza di situazione debitoria costituita esclusivamente da accessori di legge ( interessi o sanzioni ) e priva di un’effettiva omissione contributiva perché già sanata.
Il Ministero del lavoro, con la risposta all’ interpello n. 3/2025, ricorda che il D.M. 30.01.2015 all’articolo 3 dopo aver elencato le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata, contempla all’ultimo comma un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità quando lo scostamento, tra le somme dovute e quelle versate, risulti non grave perché di importo pari o inferiore a 150 euro in riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica ( INPS ; INAIL e Casse Edili ) .
La norma ha quindi espressamente quantificato lo scostamento , comprensivo di contributi e accessori di legge, non ostativo all’attestazione della regolarità delle posizioni contributive. Pertanto, attenendosi al tenore letterale della norma, il Ministero rigetta l’interpretazione estensiva proposta dall’ istante e chiarisce che le sanzioni sono parte integrante dell’ obbligazione contributiva.
Le sanzioni civili hanno , infatti, la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Tant’è che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.
L’ interpello conferma, dunque, l’ approccio rigoroso già adottato dagli enti previdenziali con le proprie procedure on line di attestazione della regolarità contributiva.
Ricordiamo che la regolarità rappresenta ormai un requisito imprescindibile nell’ambito delle procedure di affidamento dei lavori in appalti, sia pubblici che privati, oltre a costituire una condizione per fruire di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente. La regolarità contributiva è attestata mediante l’emissione del DURC solo qualora risultino effettuati i pagamenti dovuti ai lavoratori, scaduti entro l’ultimo giorno del secondo mese precedente. Il DURC ha validità per 120 giorni e, oltre alle ipotesi di scostamento non grave, può essere emesso anche in caso di rateizzazioni concesse da agenti della riscossione o enti previdenziali.
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