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INPS – Mess. n. 1373 del 25.03.2020: Sospensione contribuzione quota a carico dei lavoratori


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Con il mess. n. 1373 del 25.03.2020, l’ INPS opera alcune rettifiche alle indicazioni precedentemente fornite con la circ. n. 37 del 12.03.2020 in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta con il DL 2 marzo 2020, n. 9.

L’aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19 ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il DL 17 marzo 2020, n. 18 ( Cura Italia ). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso relativamente all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.

In particolare l’ INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali suggerisce di interpretare la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9/2020 in modo restrittivo.

Pertanto, la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, in entrambi i casi senza applicazione di sanzioni e interessi.

IL mess. n. 1373 del 25.03.2020 precisa, inoltre, che ad essere sospeso e anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione (ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i.), notificati prima dell’inizio dell’emergenza, laddove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (decreto-legge 9/2020 e decreto-legge 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.

Fonte: INPS – Mess. n. 1373 del 25.03.2020