In caso di dimissioni presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità ( obbligatorio o alternativo ), e nel successivo periodo protetto sino al compimento di un anno di età del bambino , il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento a finanziamento dell’indennità di disoccupazione Naspi.
IL chiarimento arriva dall’ INPS con il mess. n. 1356 del 12.04.2023 a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 105/2023 ( cd. Decreto Equilibrio ) in materia di congedi , e della circolare interpretativa n. 32 del 20.04.2023, con cui l’ Istituto ha aperto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI ai padri dimissionari che hanno fruito del congedo di paternità obbligatorio.
Il TU sulla maternità e paternità ha previsto all’ art. 54 un divieto di licenziamento e dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità. Il divieto decorre dall’ inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino per le lavoratrici, e dal momento della fruizione " congedo paternità " . Inoltre, all’art. 55 è riconosciuto il diritto alla NASpi o analoghe indennità previste in caso di licenziamento e disoccupazione, senza essere tenuti al preavviso.
Il riconoscimento della NASpI sia in caso di congedo obbligatorio che alternativo fa si che il ticket licenziamento sia sempre dovuto nella misura del 41 per cento del massimale NASpI, calcolato per ogni 12 mesi di anzianità di servizio ( 603,20 € per il 2023 ) e fino a un massimo di 36 mesi ( 1.809,3 € ).
Ticket licenziamento – quando sorge l’obbligo contributivo ?
Poiché la decorrenza del nuovo obbligo contributivo coincide con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2023 , n. 105, per le cessazioni antecedenti alla data di pubblicazione del presente messaggio l’ INPS individua nel 16 luglio 2023 la scadenza prossima per il versamento dei contributi arretrati senza aggravio di sanzioni e interessi.
Fonte: INPS