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INPS – Circ. n. 145 del 14.12.2020 : Decreto Ristori-quater – Sospensione versamenti


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L’INPS, con circ. n. 145 del 14.12.2020, fornisce indicazioni in ordine alle disposizioni del Decreto Ristori-quater riguardanti la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi in scadenza nel mese di dicembre.

L’ art. 2 del DL 30 novembre 2020 n. 157 dispone la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi di competenza del mese di novembre ( in scadenza nel mese di dicembre ). La sospensione, oltre che per i contributi dovuti per i dipendenti, opera anche in riferimento alle rate riconducibili alle sole rateazioni dei debiti in fase amministrativa. Sono escluse le rateazioni e sospensioni previste da precedenti provvedimenti disposti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

I datori di lavoro interessati dal provvedimento sono individuati con l’oramai collaudato criterio dei codici ATECO e zone di operatività: 

1. i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente” ( comma 1 );

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;

3. Il comma 3 del medesimo articolo estende la sospensione, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato a: 

  • Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ( ALLEGATO 1 );
  • Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (cfr. l’Allegato n. 2 alla presente circolare) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse) , come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ( ALLEGATO 2 );
  • Soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 ( ALLEGATO 3 ) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse);
  • Soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator ( ALLEGATO 4 ) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ( cd. zone rosse ), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse). 

Le eventuali variazioni della collocazione delle Regioni e delle Province autonome in zona gialla, arancione o rossa intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.

I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

Si segnala, infine, una discrasia normativa tra le diverse previsioni che hanno disposto la sospensione , e sopratutto l'eventuale rateazione, dei contributi in scadenza rispettivamente nel mese di novembre e dicembre. Difatti il Decreto Ristori-quater, a differenza del Decreto Ristori e Ristori-bis , non prevede la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Pertanto, salvo eventuali modifiche in sede di conversione del Decreto, saranno diverse le conseguenze del mancato pagamento.

Fonte: INPS – circ. n. 145 del 14.12.2020