Con circ. n. 129 del 13.11.2020 , l’ INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dal Decreto Ristori ( art. 13 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ) e Ristori-bis ( art. 11 del DL 9 novembre 2020, n. 149 ).
La citata circolare va a sostituire integralmente la circ. n. 128 del 12.11.2020 risolvendo le antinomie riscontrate tra le disposizioni del Decreto Ristori e Ristori-bis. In particolare è stato precisato quanto segue:
• I contributi sospesi sono quelli in scadenza nel mese di novembre 2020 ( competenza di ottobre 2020 ), ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese che riguardano rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’ INPS.
• Tra i contributi sospesi rientrano anche le quote di TFR destinate al Fondo Tesoreria e le quote a carico dei lavoratori;
• La sospensione non opera rispetto ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL e alle rateazioni consentite sulla base della precedente normativa emergenziale;
Per quanto riguarda i soggetti interessati alla sospensione dei versamenti dei contributi in scadenza nel mese di novembre, la circ. n. 129 del 13.11.2020 individua due categorie :
• i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto legge n. 149/2020;
• i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020.
Per quanto concerne gli ambiti territoriali interessati dalla sospensione la circolare fa riferimento alle due ordinanze del Ministero della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 che individuano le zone rosse nelle Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d' Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L'eventuale variazione della collocazione delle Regioni tra fascia gialla, arancione o rossa non avrà effetti per l'applicazione della sospensione contributiva.
La ripresa dei versamenti potrà riprendere in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi o, in alternativa, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Fonte: INPS – Circ. n. 129 del 13.11.2020