Stampa

INAIL – Circ. n. 28 del 16.06.2023 : Segnalazione di situazioni debitorie nell’ambito del Codice della Crisi e Insolvenza


Con la circ. n. 28 del 16.06.2023 , l’ INAIL ha fornito indicazioni in merito all’obbligo di segnalare all’imprenditore, e ove presente all’organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti. 

Codice della crisi di impresa: i debiti previdenziali segnalano la crisi

L’ obbligo di segnalazione è previsto dall’art. 25-novies del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della Crisi d’ Impresa e dell’ Insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 20217 n. 155, come sostituito dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83. L’obbligo, già previsto per INPS , Agenzia delle Entrate e per l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevede requisiti e tempistiche diverse per ciascun segnalante: 

– l'Inps procede alla comunicazione allorché si verifichi un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di 15mila euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;

– l'agenzia delle Entrate procede in presenza di un debito scaduto e non versato per l'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;

– l'agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, effettua la comunicazione in presenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.

In qualità di creditori pubblici qualificati, tali soggetti segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, l’esistenza di debiti nei propri confronti. 

Quanto all' INAIL, per espressa previsione normativa, la segnalazione è inviata  solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 del Codice civile, soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice Civile, a condizione che vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di novanta giorni. La segnalazione viene inviata entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti ma, se al verificarsi delle condizioni sopra richiamate il debito è stato già iscritto a ruolo, l’ INAIL è sollevata dall’ onere in quanto spetterà all’ Agenzia delle Entrate Riscossione effettuare la segnalazione. 

L’ obbligo INAIL sussiste per i debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022. A partire dal mese di giugno 2023 l’ INAIL con cadenza mensile si preoccuperà di inviare le segnalazioni con un’operazione centralizzata a cura della Direzione Centrale. 

Composizione negoziata della crisi di impresa e rapporti di lavoro

Fonte: INAIL