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Codice della crisi di impresa: i debiti previdenziali segnalano la crisi


1.La rilevazione tempestiva della crisi d' impresa

Un tratto caratterizzante della nuova legislazione in tema di crisi dell’impresa emerge non appena si inizia a leggere il d.lgs. n. 14/2019, per l’appunto intitolato a “Codice della crisi d’ impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155”, che già negli articoli 12 e seguenti tratta delle “Procedure di allerta”.

Sull'argomento leggi anche: Codice della crisi: Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro

A tal riguardo, l’impronta è data dalla l. n.155/2017 che, nella veste di legge delega, rimette al legislatore delegato la “introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori …” (art. 2).

La traduzione delle indicazioni fornite dalla normativa di delegazione, con il limite temporale della entrata in vigore di gran parte del Codice, ha portato ad una disciplina che attiva vari meccanismi con lo scopo di pervenire davvero alla “… tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’ impresa …”.

Non di tutte le imprese, peraltro, date le numerose esclusioni previste dall’art. 12, con riferimento a “grandi imprese”, “società quotate in mercati regolamentati” e tante altre.

In particolare, si tratta di “obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile”, che lo stesso nuovo Codice ridefinisce e finalizza alla prevenzione della crisi.

Stabilendo una diretta interazione fra codice civile e Codice della crisi, l’art. 375, comma 2, di quest’ultimo, a partire dal 16 marzo 2019 ha fra l’altro inserito un nuovo comma nell’art. 2086 c.c., secondo il quale “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell' impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Questa disposizione, venuta a far parte del codice civile, riguarda in generale le società per azioni, senza che per essa valgano le esclusioni che Codice della crisi stabilisce rispetto alle procedure di allerta. Il Codice, inoltre, detta previsioni del genere anche per altre tipologie societarie: cfr. artt. 375 e 377.

Ancora il Codice prevede obblighi di segnalazione di “ fondati indizi della crisi ” anche a carico degli “organi di controllo societari”.

Il Codice della crisi , inoltre, sempre al predetto scopo responsabilizza soggetti istituzionali che lo stesso indica come “creditori pubblici qualificati”.

In tale categoria, vengono fatti rientrare, l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Agente della riscossione.

In generale, questi soggetti sono tenuti ad invitare le imprese, che superino determinate soglie di “esposizione debitoria” nei loro confronti, ad estinguere per intero il proprio debito o, altrimenti, a regolarizzarlo con le modalità previste dalla legge entro novanta giorni.

I medesimi soggetti, ove l’impresa debitrice nel predetto termine di novanta giorni non proceda a tanto e nemmeno presenti istanza di composizione assistito della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi , devono segnalare la situazione dell’ impresa all’organismo di composizione della crisi dell’ impresa (OCRI), costituito presso la camera di commercio ed avente il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase di composizione assistita della crisi.

Gli approfondimenti richiesti da tutta questa nuova normativa e i problemi che essa pone sono tanti. Di seguito, si sviluppano delle preliminari considerazioni riguardo alla chiamata in campo dell’Inps e alle specifiche questioni ad essa connesse.

2. In presenza di quale situazione dell’impresa l’Inps è tenuto ad attivarsi?

A questo interrogativo risponde direttamente l’art. 15, comma 2 lett. b), del Codice.

All’avviso iniziale e, se del caso, alla successiva segnalazione all’OCRI, l’Inps è tenuto “quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000”.

La formulazione legislativa induce a ritenere che siano da considerare i contributi dovuti a tutte le gestioni Inps (ad esempio, una stessa azienda può essere in ritardo nel versamento a più gestioni avendo sia dipendenti che collaboratori coordinati).

Si tratta, inoltre, di una previsione da considerare anche per quanto riguarda il suo rapporto con la complessiva disciplina dell’obbligazione contributiva e le conseguenze che l’inadempimento della stessa (omissione, evasione) determina.

Si può, ad esempio, considerare il pagamento rateale dei contributi (art. 2 d.l. n. 338/189; art. 116 l. n.388/2000).

L’ impresa, che ha in atto un piano di rateizzazione di estensione temporale più o meno ampio, sarà da considerare ai fini della procedura di allerta ove il debito rateizzato superi la soglia indicata dal predetto art. 15 ?

Si ritiene di no.

L’art. 15, quando tratta dei debiti nei confronti della Agenzia delle entrate, considera capace di attivare l’obbligo di segnalazione dell’Agenzia solamente il fatto che l’impresa debitrice non risulta “in regola con il pagamento rateale del debito …” fiscale e, così, dà a vedere che il pagamento rateale, puntualmente adempiuto, è sufficiente a far escludere la segnalazione.

E’, quindi, ragionevole ritenere che quanto vale per i debiti tributari valga anche per quelli contributivi.

La rateizzazione dei debiti contributivi può anche rappresentare la soluzione utilizzabile ai fini della regolarizzazione alla quale, come si è visto, allude l’art. 15 come alternativa alla immediata e totale estinzione del debito.

Il Codice considera quali “indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario … rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi …”.

Nulla esclude, pertanto, che i debiti contributivi, da pagare secondo il piano di rateizzazione, possano concorrere con altri alla non sostenibilità dell’insieme dei debiti.

La lettura Codice non fa emergere indicazioni che deroghino espressamente alle regole generali di comportamento a cui l’Istituto previdenziale deve attenersi in caso di inadempimento dell’obbligazione contributiva, cosicché la partecipazione attiva alla procedura di allerta sembra dar luogo ad un suo dovere aggiuntivo piuttosto che ad un intervento sostitutivo di altri.

Le norme sui doveri di segnalazione sono previsti, come ripetuto più volte, con lo scopo di prevenire il radicarsi della crisi o, peggio ancora, della situazione di insolvenza.

La conclusione del procedimento attivato dalla segnalazione, tuttavia, può non avere successo, con il permanere con una situazione di crisi. L’art. 21 prefigura, in questo caso, il passaggio alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Considerando fra queste gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo, ecco che la sussistenza di debiti contributivi e fiscali può riemergere nell’ambito delle nuove disposizioni - artt. 48, 63, 88 - che il Codice dedica alla cosiddetta transazione fiscale con riferimento alle predette procedure e ciò allo scopo di superare le difficoltà emerse nell’attuazione della normativa in tema di transazione dettata dalla legge fallimentare (art. 182-ter).

 

3. Il dovere di segnalazione a carico del Gestore della riscossione

Come accennato, il dovere di attivarsi grava anche sul Gestore della riscossione e ciò “… quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del … codice, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000” (art. 15, comma 2 lett.c).

Dato che anche la realizzazione dei crediti previdenziali può risultare rimessa al Gestore della riscossione, ecco che anche da questo canale possono aversi segnalazioni riguardanti il mancato pagamento di crediti previdenziali.

Peraltro, anche premi assicurativi affidati al Gestore dall’Inail (o da altri enti previdenziali) ai fini della riscossione coattiva potranno determinare, alle condizioni di cui alla citata lettera c), la segnalazione.

I crediti affidati al Gestore ai fini della riscossione potrebbe non superare la soglia che fa scattare l’obbligo di segnalazione a carico dello stesso.

Ci si può chiedere se tali crediti, in quanto dell’Inps, possano concorrere a far superare la soglia che rende attuale l’obbligo dell’Inps stesso.

La formulazione del citato art. 15, comma 2 lett. b), che fa generico riferimento al ritardato versamento di contributi, induce a ritenere che siano da considerare anche quelli divenuti oggetto di recupero tramite l’Agente della riscossione proprio perché non versati.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo Fieldfisher