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Cassazione: sull’indennità sostitutiva delle ferie sono sempre dovuti i contributi


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Con l’ordinanza n. 9009 del 04.04.2024, la Cassazione afferma che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e, come tale, rientra a far parte della base di calcolo dell’indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici (c.d. TFS).

Il fatto affrontato

La pubblica dipendente ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’inserimento, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, dell'importo di Euro 1.573,43, a lei spettante a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del suo rapporto di impiego.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo l’imponibilità dell’indennità in questione ai fini previdenziali e, la conseguente, riconducibilità nella base di calcolo della buonuscita.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale posto che, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo.

Per la sentenza, la riconducibilità all’interno della nozione di retribuzione imponibile non è compromessa dal concorrente profilo risarcitorio che si può riconoscere a detta indennità, volta anche a compensare il danno cagionato dalla perdita del riposo e dalla impossibilità di recuperare le energie psico-fisiche, di dedicarsi adeguatamente alle proprie relazioni familiari e sociali e di svolgere attività ricreative.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che tale indennità deve essere calcolata ai fini del computo dell’indennità di buonuscita, che per legge tiene conto di tutti "gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale".

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.

A cura di WST