Con l’ordinanza n. 24416 del 02.09.2025, la Cassazione afferma che sull'obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in modo diverso l'obbligazione retributiva.
Il fatto affrontato
La società propone ricorso per accertamento negativo avverso il verbale ispettivo con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi in ordine all'indennità sostitutiva del preavviso non corrisposta a tredici lavoratori licenziati.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, non ritenendo dovuti i contributi su tali emolumenti cui gli stessi lavoratori licenziati avevano rinunciato.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che l'indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all'obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia.
Secondo i Giudici di legittimità resta, invece, irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell'ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata.
Invero, per la sentenza, è ininfluente che l'indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, in quanto questi sono inopponibili all'INPS.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’Ente previdenziale, statuendo la debenza dei contributi portati dall’impugnato verbale.
A cura di WST