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INPS – Mess. n. 72 del 11.01.2021 : Decontribuzione SUD – Tredicesima e somministrazione


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Con mess. n. 72 del 11.01.2021 , l’ INPS esamina l’istituto della Decontribuzione Sud e i riflessi dell’esonero contributivo nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Il documento di prassi, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sofferma anche sull’applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità e sul recupero del beneficio. 

Sull'argomento: Legge di Bilancio 2021 : Decontribuzione Sud fino al 2029

SOMMINISTRAZIONE:

Nell’ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione. Gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione.

Il beneficio in esame non è dunque riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.  

TREDICESIMA MENSILITA’ :

La decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata nel mese di dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre. Pertanto, la “ Decontribuzione SUD può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre – dicembre 2020.

Su quest’ ultimo punto vale la pena sottolineare che la posizione assunta dall’ INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro, non è stata ritenuta condivisibile dall’ Ordine CDL, il quale in una missiva al Ministro Nunzia Catalfo ha sottolineato : 

“…. come la misura vada a colpire, per l’ennesima volta in questa pandemia, le finanze degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che si vedono negato il diritto previsto dalla norma di versare contributi in misura ridotta. L'interpretazione dell'Istituto non è condivisibile per la Categoria, non solo perché arriva in prossimità della scadenza del pagamento dei contributi stessi, con la maggior parte delle aziende e dei Consulenti del Lavoro che hanno già concluso i conteggi e la contabilizzazione dei relativi costi, ma anche perché l’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997 stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione e imputate allo stesso (circolare Inps n.263/1997). I contributi, dunque, vanno versati sull’intera tredicesima maturata e corrisposta. "Non si comprende, allora, perché la decontribuzione correlata dovrebbe seguire criteri differenti e incoerenti", si precisa nella missiva. “