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Legge di Bilancio 2021 : Decontribuzione Sud fino al 2029


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La Legge di Bilancio 2021 ha confermato, per il periodo 2021 – 2029, l’ esonero contributivo parziale “ Decontribuzione Sud “, introdotto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 ( cd. Decreto Agosto ), in favore di datori di lavoro del settore privato operanti in regioni svantaggiate con un PIL pro capite non superiore al 90 per cento della media europea e tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

L’esonero contributivo ( commi 161 - 169 ) prevede una diversa modulazione a secondo del periodo di riferimento: 

a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

L’ agevolazione è riconosciuta a condizione che:

Requisito geografico: L’assunzione avvenga in unità produttive con sede nelle Regioni dell’ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dove, nel 2018, è stato rilevato un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75 e il 90%, oltre ad un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. 

Documento Unico di Regolarità Contributiva: Trattandosi di un beneficio contributivo, l’agevolazione è concessa in subordine al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Autorizzazione della Commissione UE: Per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 la misura è stata già oggetto di autorizzazione da parte della Commissione UE. La stessa Legge di Bilancio subordina il successivo periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2029 ad una nuova autorizzazione, considerato che i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, saranno a carico delle risorse finanziarie di fonte europea.

Per una corretta determinazione dell’ incentivo devono ritenersi ancora valide, sino a nuovi aggiornamenti, le indicazioni fornite dall’ INPS con la circ. n. 122 del 22.10.2020 :

• Non sono previste variazioni delle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche ;
• Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero, né un tetto massimo mensile;
• Non sono oggetto di agevolazione le seguenti contribuzioni: premi e contributi INAIL ; contributo dovuto al Fondo per l’erogazione del TFR ; contribuzione dovuta ai Fondi di Solidarietà ; finanziamento ai Fondi interprofessionali;
• Non comporta variazioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
• L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.

Sono esclusi dal regime agevolativo enti pubblici economici; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ; aziende speciali costituite anche in consorzio ; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali e enti ecclesiastici.