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INPS – Mess. n. 4254 del 13.11.2020 : Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione


grafica con misure economiche anti covid
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Con mess. n. 4254 del 13.11.2020 , l’ INPS comunica l’avvenuta approvazione da parte della Commissione Ue del regime di aiuti di stato concernente l’esonero contributivo per le aziende che non hanno usufruito di ulteriori trattamenti emergenziali di integrazione salariale con causale Covid-19.

Il mess. n. 4254 del 13.11.2020, facente seguito alla circ. n. 105 del 18.09.2020 con cui erano state fornite prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo, è l’occasione di fare il punto anche su alcuni aspetti prettamente operativi riguardanti la corretta esposizione dei dati nella denuncia contributiva.

I datori di lavoro, infatti, dovranno inoltrare all’ INPS un’istanza di attribuzione del codice indicativo per le aziende beneficiarie dello sgravio nella quale autocertificare: 

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero. 

L’ammontare dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche , alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero l’ Istituto ricorda che: 

  • la base di calcolo per definire la misura dell’esonero, ossia la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • l’effettivo ammontare dell’esonero incontra il limite della contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci sia avvale della misura ( massimo 4 mesi );
  • l’importo potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità a condizione che vi sia capienza;
  • Durante il periodo agevolato il datore di lavoro non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale, salvo nell’ipotesi in cui il nuovo trattamento riguardi una diversa unità produttiva.

Fonte: INPS - Mess. n. 4254 del 13.11.2020