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Decontribuzione Sud - TAR del Lazio : Disposizioni amministrative sospese e agevolazione su tutta la tredicesima


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Decontribuzione SUD : Il Tribunale Amministrativo del Lazio sospende l’applicazione del mess. n. 72 del 11.01.2021 e del mess. n. 170 del 15.01.2021, con cui l’ INPS aveva fornito indicazioni in merito al calcolo dell’agevolazione sulla tredicesima mensilità. 

Accogliendo il ricorso dell’ Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ( ANCL ), il TAR del Lazio ha emanato il decreto di sospensione del messaggio n.72 del 11.01.2021, con cui l’ INPS aveva riconosciuto la possibilità di alleggerire il carico contributivo sulle tredicesime mensilità solo per le quota relativa ai tre mesi interessati dal provvedimento, ossia ottobre, novembre e dicembre 2020. 

Un scelta, quella dell’ INPS, apparsa fin da subito in aperto contrasto con i principi della disciplina in materia di calcolo della base imponibile ai fini contributivi, non aderente alla lettura della norma fornita dall’ Istituto sin dalla circ. n. 263/1997, e contestata dall’ ANCL con una diffida a rivedere la posizione illogica ed illegittima disposta dal Ministero del Lavoro. 

Visto il mancato riscontro dell’ Istituto, l’ANCL ha organizzato un gruppo di datori di lavoro proponendo ricorso al giudice amministrativo competente per richiedere la sospensione dei provvedimenti. Il giudice, accolto la tesi dell’ANCL, ha sospeso l’efficacia del messaggio; pertanto i datori di lavoro potranno scontare l’agevolazione su tutto l’imponibile derivante dalla tredicesima mensilità e non solo sui 3/12, così come erroneamente stabilito dal Ministero del Lavoro ed attuato dall’INPS. 

Di norma le gratificazioni annuali e periodiche, tra cui anche i premi di produzione, oltre ai vari conguagli retroattivi spettanti in base a norme di legge o contratti collettivi, sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Pertanto, solo dopo l’attesa rettifica delle disposizioni amministrative, le imprese potranno godere pienamente dei benefici previsti dalla legge. 

Quella del corretto calcolo dell'esonero non è l'unica questione che ha coinvolto " Decontribuzione SUD ". Di recente l'INPS è stata costretta ad emettere un comunicato stampa con cui ha fornito giustificazioni in ordine alla mancata operatività dell'agevolazione per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021. 

Poiché l’art. 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021, nell’introdurre la misura agevolativa ha espressamente richiamato l’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del decreto Agosto, in molti hanno ritenuto di poter continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2021, l’agevolazione tenendo conto dell’autorizzazione comunitaria già concessa per il periodo da ottobre a dicembre 2020. L' INPS, dal canto suo ha dovuto smentire eventuali errori, precisando di essere in attesa del necessario nulla osta ministeriale rilasciato solo dopo ulteriori passaggi in Commissione UE. 

ACDR