Con l’ordinanza n. 2558 del 05.02.2026, la Cassazione afferma che, al fine di ritenere integrata o meno la decadenza societaria dalle agevolazioni contributive fruite nell’ambito di un apprendistato, è necessario valutare l’idoneità del singolo inadempimento a ripercuotersi sul raggiungimento dell’obiettivo formativo, considerato nella sua inscindibile unitarietà e alla stregua delle prestazioni dedotte in contratto.
Il fatto affrontato
La società propone ricorso di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS contesta la decadenza dalle agevolazioni contributive per la posizione di tre apprendisti.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo non decisiva – ai fini del decidere – la scelta degli apprendisti di non partecipare alla formazione esterna.
L’ordinanza
La Cassazione rileva preliminarmente che, nell’ambito di un contratto di apprendistato, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza.
In particolare, per la sentenza, ciò può accadere allorquando l’inadempimento si concretizzi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, non avendo l’impugnata pronuncia valutato nel concreto la gravità dell’inadempimento contestato nel concreto dall’INPS.
A cura di WST
