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INL – Nota n. 4623 del 24.05.2018: esclusa la diffida in caso di sequestro


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Con la Nota n. 4623 del 24.05.2018, la Direzione Centrale Vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) esprime il proprio parere in merito all’opportunità di adottare e convalidare il provvedimento di diffida accertativa nelle ipotesi in cui, nel corso dell’accertamento, vengano rilevati crediti patrimoniali in favore dei lavoratori di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 159/2011 (cd. Codice delle Leggi Antimafia).

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Il Ministero del Lavoro si era già espresso, con la risposta all’interpello n. 2/2018, in relazione alla possibilità di adottare la convalida della diffida nei casi di intervenuto fallimento della società o nel caso di pendenza di procedure di sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012. In entrambi i casi il Legislatore ha posto il divieto del creditore di intraprendere azioni esecutive rispettivamente a seguito della dichiarazione di fallimento (art. 51 della Legge Fallimentare) e sino al momento in cui diventa definitivo il provvedimento di omologazione ( art. 10 L. 3/2012 ).

IL PARERE INL:

Anche nel caso dell’amministrazione giudiziaria conseguente a sequestro, ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs. n. 159/2011 ( cd. Codice delle Leggi Antimafia ), il Legislatore ha espressamente previsto il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive a seguito dell’adozione del provvedimento ( art. 55 D.Lgs. n. 159/2011 ), con la conseguenza che una precedente diffida accertativa non potrebbe essere validata e resa esecutiva.

In considerazione del complessivo quadro normativo, l’Ispettorato ha precisato che i crediti dei lavoratori, a seguito di sequestro, possano essere accertati esclusivamente attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, con esclusione pertanto dell’adozione della diffida accertativa da parte del personale ispettivo.

Il lavoratore che vanta crediti salariali, per il loro recupero deve fare riferimento esclusivo al tribunale, escludendo così l’esecutività della diffida accertativa dell’Ispettorato. Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro