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INL – Nota n. 2333/2020 : Covid-19 - Sospensione attività e Procedimenti amministrativi


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Con nota n. 2333/2020 , la Direzione centrale Vigilanza e Contenzioso dell’ Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce indicazioni al proprio personale, in relazione alla sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Procedimenti riguardanti l’istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato ( cd. contratto in deroga assistita ) oppure la richiesta di interdizione anticipata/post partum ai sensi dell’art. 17 del D. L.gs. n. 151/2001 sono di per sé caratterizzati dalla necessaria tempestività nella emanazione di determinati provvedimenti. A riguardo con nota n. 2333 del 30.03.2020 , l’ Ispettorato ha precisato che tali procedimenti amministrativi potranno essere istruiti esclusivamente laddove le istanze siano riguardanti attività non sospese, individuate nel nuovo elenco aggiornato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020. Laddove dovessero pervenire all’Ispettorato istanze provenienti da aziende non rientranti tra quelle ammesse alla prosecuzione dell’attività, il personale ispettivo sarà tenuto ad effettuare una segnalazione alla Prefettura.

Da ultimo l’ Ispettorato fornisce alcune precisazioni in merito ai “i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. A riguardo la nota n. 2333 del 30.03.2020 precisa che i termini relativi il pagamento di sanzioni irrogate da INL anche in relazione alle scadenze delle rate di cui all’art. 26 della L. n. 689/1981 o per il pagamento della sanzione di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 per estinguere violazioni penali torneranno a decorrere dal 1° aprile. La sospensione sino al 15 aprile predisposta dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 riguarda gli atti della PA ( notifica di verbali, l'emissione di provvedimenti ecc. ecc. ) ma non coinvolge i provvedimenti sanzionatori già emessi. In quest’ultimo caso la sospensione dei termini di pagamento è prevista dall’art. 4, comma 10 del DL 2 marzo, n. 9 il quale prevede una sospensione sino l 31 marzo.

Fonte: INL – Nota n. 2333 del 30.03.2020