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INL – Nota n. 694/2024 : certificazione di contratti per l’adibizione a lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento


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L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n.  694/2024 , interviene su problematiche riguardanti l’applicazione di alcune disposizioni del Testo Unico sulla tutela della salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TU) e di  normative di attuazione dello stesso in materia di attività lavorativa svolta in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, come individuati rispettivamente dagli artt. 61 e 121 e dall’allegato IV, punto 3, del TU.

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro  - prevista, a sua volta, dall’art 6 del medesimo TU - ha il compito di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che è da  disciplinare con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre,  ai fini della qualificazione, l’art. 27 del TU fra l’altro richiede  “ determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”.

In attuazione di questo insieme di disposizioni, il DPR n.177 del 14 settembre 2011/ “Regolamento  recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, oltre che ad altri presupposti lega la qualificazione all’impiego di personale assunto “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che, in questa seconda ipotesi,… i relativi contratti siano stati preventivamente certificati …”.

Ebbene, è propria su quest’ultima disposizione che la nota, a fronte dei dubbi emersi, chiarisce che:

a) qualora l’impresa nei predetti ambienti intende utilizzare personale con tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione dei  contratti di lavoro;

b) nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore - ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. 

Fonte: INL - Nota n. 694/2024