L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la Nota n. 1937/2024 , ha fornito nuovi chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione per i contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro svolte nell’ambito di luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011.
La nota in commento rettifica le precedenti indicazioni fornite alla fine di gennaio con la nota n. 694/2024.
In quella sede, l’Ispettorato del Lavoro era arrivato alla conclusione secondo cui “… nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto”.
Rispetto a quest’ultima interpretazione, in data 7 marzo, l’ Ispettorato ha rettificato la propria posizione precisando che , a fronte dell'attuale formulazione legislativa dell'art. 2, c. 1, lett. c) del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 117, suscettibile di diverse interpretazioni sono "oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
Pertanto, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga secondo un contratto di appalto, occorrerà certificare esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” del personale utilizzato dall’appaltatore, al fine di evitare sia un sovraccarico della attività della Commissione preposta che possibili contenziosi.
Resta invece obbligatoria la certificazione prevista dal DPR n. 177/2011 nella distinta ipotesi del contratto di subappalto per il quale è richiesta anche la necessaria autorizzazione da parte del committente e la certificazione dei rapporti dei lavoratori impiegati in esecuzione di tali contratti.
L’ INL informa gli utenti di aver proposto al Ministero la modifica della disposizione in modo da avere un’interpretazione univoca.
Fonte: INL - Nota 1937/2024