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Cassazione: è reato non fornire la documentazione richiesta all'Ispettorato del Lavoro


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Con la sentenza n. 5992 del 12.02.2024, la Cassazione penale afferma che si integra il reato di mancata informazione all’Ispettorato del Lavoro anche nel caso in cui il datore abbia colpevolmente omesso di leggere la PEC inviatagli dagli Ispettori con la richiesta di documentazione.

Il fatto affrontato

Il titolare di un’azienda propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia di merito che lo aveva considerato colpevole per non aver fornito all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che gliene aveva fatto richiesta, la documentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con una dipendente, così impedendo lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il reato di cui all'art. 4 L. 628/1961 si configura nell'ipotesi di omessa esibizione, entro il termine indicato nella relativa richiesta, di documentazione necessaria all'Ispettorato del Lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria.

Per la sentenza, avendo il reato natura di contravvenzione, è punibile se commesso sia con dolo che con colpa.

Secondo i Giudici di legittimità, il medesimo reato risulta integrato anche per violazione del dovere di diligenza, nell’ipotesi in cui il titolare dell’azienda non viene a conoscenza della richiesta dell’Ispettorato per sua esclusiva responsabilità.

Ricorrendo quest’ultima fattispecie nel caso in esame, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua colpevolezza per il reato ascrittogli.

A cura di WST