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Tribunale di Foggia: prevale la dichiarazione resa in sede ispettiva o giudiziale?


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Con la sentenza del 01.02.2022, il Tribunale di Foggia afferma che, in caso difformità tra le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese nell’istruttoria svolta dinanzi al Giudice, non può ritenersi raggiunta la prova della violazione contestata con il verbale.

Il fatto affrontato

L’impresa propone opposizione giudiziale avverso la nota con cui l’INPS, sulla base di un verbale unico di accertamento della DTL, aveva richiesto il versamento di una maggiore contribuzione legata al lavoro supplementare svolto da alcune dipendenti.
A fondamento della predetta domanda, la società ricorrente deduce la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici al personale ispettivo, rispetto a quanto dalle stesse sostenuto in precedenza in sede conciliativa.

La sentenza

Il Tribunale di Foggia rileva, preliminarmente, che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti.

Per la sentenza, invece, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento.

Secondo il Giudice, dunque, laddove dal raffronto tra le dichiarazioni assunte dinanzi agli organi ispettivi e quelle risultanti dall'istruttoria compiuta nel corso del giudizio emergano elementi tra loro contraddittori, non può ritenersi raggiunta la prova certa dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva.

Su tali presupposti, il Tribunale di Foggia accoglie l’opposizione proposta dalla società, dichiarando non dovuti i contributi richiesti dall’INPS.

A cura di Fieldfisher