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Cassazione: l’omessa risposta alla richiesta di documenti avanzata dall’ispettore costituisce reato


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Con la sentenza n. 12523 del 20.04.2020, la Cassazione penale afferma che costituisce reato la mancata risposta dell’imprenditore alla richiesta dell’Ispettorato di esibizione della documentazione inerente alla sicurezza sul lavoro.

Il fatto affrontato

L’imprenditore viene ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 28, D.Lgs. 758/1994, per non aver esibito, presso gli Uffici della Direzione Territoriale del Lavoro, la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008, richiestagli durante un’ispezione all’interno del cantiere in cui stava eseguendo dei lavori.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma che la mancata risposta alle richieste di notizie, avanzata dall'Ispettorato del lavoro, costituisce reato ogniqualvolta l'accertamento riguardi violazioni di leggi inerenti ai rapporti di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione, igiene e sicurezza.

Per i Giudici di legittimità, non costituisce, invece, reato la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro”.
Infatti, secondo la sentenza, è penalmente sanzionabile solo la mancata risposta a richieste d'informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'Ispettorato.

A fronte della specificità della richiesta avanzata dall’organo ispettivo nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dall’imprenditore, confermando la pena inflittagli con l’impugnata pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher