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Cassazione: il valore probatorio del verbale redatto dagli ispettori dell’INPS


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Con l’ordinanza n. 19982 del 23.09.2020, la Cassazione afferma che, in materia previdenziale, il verbale redatto dagli ispettori dell’INPS, circa la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta, è attendibile fino a prova contraria.

Il fatto affrontato

La società impugna giudizialmente il verbale ispettivo con cui l’INPS aveva riqualificato in termini di lavoro subordinato tre rapporti inizialmente ricondotti nell’ambito di un subappalto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, deducendo che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese in sede di ispezione e quelle rilasciate, dai medesimi soggetti, nel corso del giudizio, andava riconosciuta maggiore attendibilità alle prime in quanto avvenute nell'immediatezza.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che i verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese al sottoscrittore ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che le risposte rese agli ispettori sono coperte da fede privilegiata, ferma restando la necessità di sottoporre il contenuto dei verbali al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.

Per la sentenza, dunque, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’INPS – pur restando liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi istruttori – deve considerarsi attendibile fino a prova contraria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’impugnata pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher