Stampa

Tirocini extracurriculari: Campania, Lombardia ed Abruzzo recepiscono le linee-guida nazionali 2017


icona

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017 ha aggiornato le linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, della legge n. 92/2012, in sostituzione delle precedenti linee-guida in materia di tirocini extracurricolari emanate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione.

L'Accordo della Conferenza Stato-Regioni ha concesso alle Regioni sei mesi di tempo dalla data dell'accordo, al fine di recepire nelle proprie normative quanto previsto dalle linee-guida.

Ad inizio 2018, anche Campania, Lombardia ed Abruzzo si sono aggiunte al novero di Regioni che finora hanno provveduto a recepire tali linee-guida.

Occorre precisare che gli Indirizzi regionali in materia di tirocini della Lombardia non entrano immediatamente in vigore, ma entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali diretti a definire gli standard di convenzione e progetto formativo.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dalle tre regioni, Campania, Lombardia ed Abruzzo.

La Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 103 del 20 febbraio 2018, ha approvato le modifiche al precedente Regolamento regionale n. 9/2010 (a sua volta modificato dal regolamento 29.11.2013, n. 7) sui tirocini formativi e di orientamento.

I principali elementi di novità sono i seguenti: viene precisata la platea dei destinatari, definiti i nuovi limiti numerici, aggiornato l’importo minimo dell’indennità di partecipazione spettante al tirocinante, introdotto un meccanismo premiale per le aziende che assumono tirocinanti.

Il tirocinio, in coerenza con le linee-guida nazionali, viene definito come “una misura formativa di politica attiva al lavoro” che “non costituisce rapporto di lavoro” e che “consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo”.
Il tirocinio viene attivato attraverso una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante (datori di lavoro pubblici o privati) corredata di un progetto formativo.

La tipologia di tirocinio oggetto di disciplina da parte del regolamento è rappresentata dai tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).

Una novità introdotta, in coerenza con le linee-guida nazionali, riguarda la platea dei destinatari. Non più solo i lavoratori in stato di disoccupazione, svantaggiati e disabili, ma tra i potenziali tirocinanti rientrano anche i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà; le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione.

Il Regolamento disciplina i tirocini extracurriculari e di conseguenza sono esclusi dalla sua applicazione i: tirocini curriculari, tirocini transnazionali svolti all’estero e tirocini per la pratica professionale e per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Con riferimento alla durata del tirocinio, essa è stata uniformata per tutte le tipologie di tirocini (formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento): da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mesi (24 mesi per i disabili). Il limite minimo di durata è dimezzato per i tirocini per attività stagionali; la durata massima è di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all’ultimo livello del CCNL applicato dal soggetto ospitante; la durata è compresa tra 14 e 45 giorni per i tirocini rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego e svolti durante il periodo estivo. Viene disciplinata anche la proroga nel rispetto dei limiti di durata massima.

Il Regolamento sui tirocini in Regione Campania aggiorna anche l’entità dell’indennità di partecipazione minima spettante al tirocinante: dai precedenti 400 euro si passa ad un minimo di 500 euro mensili per tutta la durata del tirocinio, qualora il tirocinante partecipi al progetto di tirocinio in misura pari ad almeno il 70% su base mensile (in caso di partecipazione inferiore, l’indennità di partecipazione potrà essere erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio).

Per quanto riguarda i limiti al numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente da parte dei soggetti ospitanti, la Regione Campania ha previsto una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista dalle Linee-guida del 25 maggio 2017 (infatti sono fissati i seguenti limiti numerici: da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante; da 6 a 10: 2 tirocinanti contemporaneamente; da 11 a 15: 3 tirocinanti; da 16 a 20: 4 tirocinanti; nelle unità operative con più di 20 dipendenti: 20% del numero complessivo di dipendenti ( ). Nel computo dei dipendenti rientrano, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, i lavoratori a tempo determinato anche in somministrazione in forza presso il soggetto ospitante, esclusi gli apprendisti.

La Regione Campania recepisce il meccanismo premiale per le aziende virtuose previsto dalle linee-guida nazionali sui tirocini.

E’ prevista infine la possibilità concessa al tirocinante di esprimere il proprio giudizio al termine della sua esperienza, al fine di monitorare la capacità di accoglienza del soggetto ospitante.

La Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018 i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini", ai sensi della legge regionale n. 22/2016.

Con tale delibera la regione Lombardia intende "riallineare" i precedenti indirizzi regionali in materia di tirocini (approvati con delibera di G.R. 25.10.2013, n. 825) sulla base delle indicazioni nazionali delle "Linee guida in materia di tirocini".

Una specificità della Regione Lombardia consiste nel fatto di ricomprendere negli indirizzi regionali anche i tirocini curriculari, al fine espresso di regolare compiutamente la materia, per quanto attiene i caratteri generali ed assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini.

Come anticipato in premessa, gli indirizzi regionali entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali volti a definire gli standard di convenzione e progetto formativo.

Le tipologie di tirocini disciplinati dagli indirizzi regionali sono i seguenti:

- tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo);

- tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo (per i quali i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego);

- tirocini curriculari (quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico).

La Regione Lombardia tiene ferma la disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

Per quanto riguarda le durate del tirocinio: le durate minime variano a seconda della tipologia di tirocinio (2 mesi per quelli extracurriculari; 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo; per i tirocini curriculari le durate sono stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi), così come le durate massime (6 mesi nel caso in cui il piano formativo individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi per l'acquisizione di competenze EQF almeno di livello 4; 2 mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo; stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari).

L'indennità di partecipazione per i tirocini extracurriculari non può essere inferiore a 500 euro mensili lorde (riducibili a 400 in caso di corresponsione dei buoni pasto o erogazione del servizio mensa), euro 350 qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

La Regione Lombardia ha disposto che l'indennità di partecipazione sia erogata per intero a fronte di una partecipazione minima dell'80% su base mensile (le linee-guida nazionali considerano congrua un'indennità non inferiore a 300 euro mensili a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile). In caso di partecipazione inferiore all'80% su base mensile l'indennità viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il limite di 300 euro mensili.

Infine, la Regione Abruzzo, mediante delibera G.R. n. 112 del 22.2.2018 ha recepito l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 ed approvato le "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92", comprensive dei modelli di convenzione e relativa dichiarazione del soggetto ospitante, progetto formativo individuale, dossier individuale ed attestazione finale.

Tali linee-guida hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. (Speciale n. 31 del 14.3.2018).

La Giunta Regionale dell'Abruzzo recepisce con lo stesso atto l'Accordo n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 adottato dalla Conferenza Stato-Regioni recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" (già oggetto di recepimento parziale con D.G.R. n. 762/2015).

Le nuove linee-guida intendono garantire una nuova ed aggiornata disciplina dei tirocini extracurriculari in Abruzzo (finora disciplinate dalla precedente D.G.R. 4.11.2014, n. 704, come integrata e modificata dalla D.G.R. 11.9.2015, n. 762 e dalla D.G.R. 26.6.2017, n. 336).

La Regione Abruzzo intende recepire tutte le novità introdotte nelle nuove linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Tra i destinatari dei tirocini extracurriculari la Regione Abruzzo include anche i "soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e di dottorato".

Oltre ala disciplina della proroga, si segnala che la Regione Abruzzo si occupa anche del "rinnovo" nel caso di un nuovo tirocinio tra medesimi soggetto ospitante e tirocinante, temporalmente distinto dal primo percorso, con sottoscrizione di un nuovo progetto formativo individuale e, se del caso, di una nuova convenzione, per il conseguimento di competenze integrative che il tirocinante ha l'obiettivo di sviluppare in aggiunta a quelle precedentemente maturate (art. 4, c. 6, lett. b).

L'indennità minima per la partecipazione al tirocinio è fissata in un importo lordo mensile pari ad euro 600 (a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile).

a cura di Fagnoni Scilla, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni industriali Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza